REGOLAMENTO GENERALE RIFUGI
Il Regolamento Generale Rifugi è un insieme di norme definite dal CAI e non sostituisce o integra le norme legislative vigenti emanate dagli Organi Statali e locali. Il presente Regolamento generale rifugi è stato approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I. nella sua riunione del 26 novembre 2011.
TITOLO I
Art. 1 – Finalità – Definizione – Identificazione
Per conseguire i fondamentali e tradizionali scopi statutari, a sostegno del movimento alpinistico ed escursionistico, della tutela dell’ambiente montano, ed anche per facilitare l’azione del Soccorso alpino, nonché per adempiere ai compiti individuati dall’art. 2 della Legge 24 dicembre 1985 n. 776, il CLUB ALPINO ITALIANO provvede a costruire, adeguare e mantenere in efficienza nel rispetto ecologico le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità o riparo in zone isolate di montagna ad alpinisti ed escursionisti. Tali opere, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza, costituiscono PATRIMONIO IDEALMENTE COMUNE di tutti i Soci del C.A.I. i quali contribuiscono al loro mantenimento attraverso il pagamento della quota sociale. In relazione alle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali connesse alla funzionalità alpinistica, escursionistica, naturalistica e di presidio del territorio come preventivamente individuate e riconosciute dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine, le strutture di proprietà del Sodalizio o delle singole Sezioni o dalle stesse gestite, sono definite ed identificate come:
a) RIFUGI : strutture ricettive sorte per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed escursionistico gestite o custodite ed aperte al pubblico con le modalità stabilite dalla sezione, convenientemente predisposte ed organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi ed attrezzate per il primo intervento di soccorso. Dotate di locali separati ad uso Gestore/Custode e di un locale invernale con accesso indipendente per il pernottamento durante i periodi di chiusura. In questa categoria sono compresi i rifugi incustoditi a cui tutti possono accedere ritirando le chiavi a valle con le modalità stabilite dalla sezione.
b) PUNTI DI APPOGGIO: strutture fisse generalmente ricavate con corretti ma modesti interventi di restauro e recupero di esistenti edifici tipici dell’ambiente montano quali casere, baite, malghe non più utilizzate, purché agibili, al fine di salvaguardare un aspetto del paesaggio tradizionale della montagna. Ubicate, in luoghi dove non esistono rifugi alpini devono consentire il ricovero ad alpinisti ed escursionisti, con una attrezzatura semplice, ma indispensabile al pernottamento. Raggiungibili esclusivamente a piedi con sentieri o mulattiere, hanno la funzione di punti di appoggio e di transito lungo itinerari in media quota, alte vie, traversate. Sono escluse funzioni di gestione per servizi di fornitura cibi e bevande. Per la relativa manutenzione si procederà come per i bivacchi.
c) BIVACCHI FISSI: costruzioni di modeste dimensioni con capienza normalmente non superiore ai 12 posti, generalmente ubicati nelle zone più elevate delle catene montuose, frequentate per alpinismo classico, quali basi prossime agli attacchi delle vie di salita o lungo percorsi alpinistici di quota. Sono strutture incustodite e aperte in permanenza, attrezzate con quanto essenziale per il pernottamento o il riparo di fortuna degli alpinisti. Le Sezioni si devono interessare direttamente per la loro permanente apertura e per la perfetta manutenzione, nonché delle condizioni igieniche, di pulizia estesa agli spazi adiacenti al bivacco.
d) CAPANNA SOCIALE: ricavata da immobile esistente, purché agibile, con interventi di ristrutturazione. Disponibilità in via esclusiva da parte di una Sezione in qualità di proprietaria oppure a titolo di possesso o comunque con diritto d’uso. È dotata di attrezzatura semplice, conforme ai requisiti igienico-sanitari di base ed è tutelata l’esigenza della prevenzione incendi. È generalmente chiusa con 2 le chiavi reperibili presso la Sezione. Viene considerata quale Sede sociale in quota di una Sezione e può essere utilizzata per soggiorni di soci o incontri intersezionali. Per la sua realizzazione non è previsto l’iter per i nuovi rifugi, con richiesta di deroga di cui al successivo art. 3, bensì è prevista la procedura semplificata di cui all’allegato 3 punto D del Regolamento Commissione centrale rifugi e opere alpine. Non è soggetta all’applicazione del Tariffario, poiché la gestione è limitata rigorosamente all’ambito associativo. Ha l’obbligo di esporre lo stemma del Club alpino italiano all’esterno. E’ inserita in uno specifico elenco. Alle predette strutture, qualora di proprietà del Sodalizio o delle Sezioni, oppure da queste utilizzate a vario titolo (concessione, affittanza, affidamento, uso, ecc.) si applicano le norme del presente Regolamento.
Art. 2 – Classificazione – Denominazione
In relazione alla posizione topografica, finalità alpinistiche-escursionistiche, particolari condizioni d’ambiente – anche stagionali – quota, difficoltà di accesso e conseguenti fattori economici di gestione, la Commissione centrale rifugi ed opere alpine conferisce alle strutture ricettive di cui all’art. 1/a distinte categorie. Tale classificazione viene determinata ad uso esclusivo interno del Sodalizio. Il criterio di assegnazione delle categorie è compito della Commissione Centrale Rifugi.
Classificazione dei rifug0
i 1° GRUPPO — RIFUGI ESCURSIONISTICI
Categoria A: quelli raggiungibili con strada rotabile aperta al traffico ordinario o comunque ubicati in prossimità di questa. Per i rifugi di categoria A è ammessa, ai soli fini del tariffario, una differente classificazione per il periodo invernale qualora la situazione ambientale risulti condizionare le possibilità di rifornimento
Categoria B: quelli raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico (escluse le sciovie), o comunque ubicati in prossimità dello stesso. Per i rifugi di categoria B è ammessa, ai soli fini del tariffario, una differente classificazione qualora i mezzi meccanici di risalita risultino chiusi per lunghi periodi dell’anno.
2° GRUPPO – RIFUGI ALPINISTICI
Categoria C – D – E: rispettivamente, in relazione alla situazione locale con particolare riferimento alla quota, alla durata e difficoltà di accesso, nonché all’incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.
3° GRUPPO – PUNTI Dl APPOGGIO – BIVACCHI FISSI – CA PANNE SOCIALI. Per le loro specifiche caratteristiche non comportano alcuna classificazione. Denominazione La denominazione viene proposta dalla Sezione ed approvata dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine. L’eventuale intitolazione deve essere sempre accompagnata dalla indicazione del toponimo locale.
Art. 3 – Interventi – Ampliamenti – Nuove strutture ricettive
1) È riservata assoluta priorità agli interventi sulle strutture esistenti volti all’adeguamento alle esigenze della sicurezza, alle norme igienico-sanitarie, alla sostituzione delle fonti energetiche inquinanti, allo smaltimento dei rifiuti solidi e/o liquidi, reflui o quant’altro indicato da normative locali e alla realizzazione di necessari locali invernali. 3 Ogni progetto di intervento (che non comporti ampliamenti) deve essere preventivamente inoltrato, per conoscenza, alla Commissione Regionale di competenza.
2) Non si può procedere all’ampliamento delle strutture ricettive descritte all’art. 1 ai punti a), b), c), d), alla costruzione di nuove strutture, nonché all’acquisizione di immobili da destinare a rifugio, se non nei casi in cui possa essere dimostrata la necessità, nonché la compatibilità con gli obiettivi del Club Alpino Italiano.
3) La richiesta di deroga è presentata da parte della Sezione al Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo prima dell’assunzione di qualsiasi altra iniziativa. Il Comitato centrale raccoglie, a mezzo del Consigliere referente con la Commissione centrale rifugi e opere alpine, il parere, obbligatorio ma non vincolante, di detta Commissione, e quelli ulteriori eventualmente ritenuti utili per una più completa istruttoria. Sulla scorta di tali pareri il Comitato Centrale è tenuto a dare risposta entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo interruzione del termine per la motivata richiesta di elementi integrativi. La mancata risposta del Comitato centrale entro il termine prescritto si deve comunque intendere come concessione della deroga.
4) A seguito della concessione della deroga la Sezione è, in ogni caso, tenuta a richiedere l’approvazione del progetto definitivo secondo la procedura predisposta dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine ed approvata dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo. La su indicata Commissione entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati approva il progetto, classifica l’opera ed approva la denominazione proposta; la mancata risposta entro il termine prescritto si intende come approvazione.
Art. 4 – Custodia
Tutti i rifugi si intendono normalmente custoditi durante i previsti periodi stagionali di apertura; negli altri periodi restano agibili e sempre apertii locali invernali, convenientemente dotati per il pernottamento e il ricovero di emergenza. Per i rifugi che dovessero diventare incustoditi o inagibili, le Sezioni competenti devono darne tempestiva notizia, diffusa a fondo valle ed anche tramite le pubblicazioni sociali ed altri mezzi ritenuti idonei. Le sezioni devono altresì comunicare ogni variazione alle Autorità Locali e alla Commissione Rifugi Regionale di riferimento. I bivacchi ed i punti di appoggio in genere, si intendono sempre aperti ed atti a permettere, a chi vi trova riparo, il pernottamento di fortuna.
Art. 5 – Emblemi
All’esterno delle costruzioni riconosciute, di cui all’art. 1, deve essere esposto lo stemma ufficiale del C.A.I.: altri eventuali simboli, emblemi, insegne e scritte, anche su cartoline, timbri, ecc., devono essere consoni all’ambiente alpinistico, compatibili con le norme statutarie del Sodalizio e comunque approvati preventivamente dalla Sezione.
Art. 6 – Propaganda / Promozione
Le iniziative di propaganda / promozione a favore dei rifugi debbono essere improntate a carattere di massima serietà, di spirito alpinistico . In caso di pubblicità, sito internet, ecc. a cura del Gestore, quest’ultimo è tenuto ad indicare sempre la sezione del CAI proprietaria.
Art. 7 – Assicurazione
Le Sezioni devono provvedere ad assicurare i loro rifugi contro i rischi diversi e separatamente per la 4 responsabilità civile verso terzi, per il rischio dell’incendio, per quanto attiene al fabbricato e l’arredo per congrui valori adeguati all’effettivo costo di ricostruzione, dei quali cureranno il costante adeguamento. Qualora i rifugi siano collegati alla rete telefonica nazionale, l’assicurazione dovrà essere specificatamente estesa anche alle apparecchiature di proprietà del gestore telefonico. Analogamente l’assicurazione dovrà essere estesa agli impianti o strutture di qualsiasi genere di proprietà di terzi. Le sezioni proprietarie o concessionarie dovranno altresì accertarsi che il Gestore/Custode stipuli polizze assicurative adeguate al suo operare in rifugio.
Art. 8 – Ispezioni
Le Sezioni devono porre ogni cura ed ogni impegno affinché nei loro rifugi sia rispettato un elevato costume civile e siano osservati un perfetto ordine ed una accurata pulizia. A tal fine le Sezioni provvederanno a nominare per i loro rifugi uno o più Ispettori, assegnando agli stessi il compito di curare il rispetto dei regolamenti, l’eliminazione di abusi, mancanze, irregolarità o deficienze della gestione e di vigilanza sulla conservazione dell’immobile, sullo smaltimento dei rifiuti solidi e/o liquidi e pulizia delle aree adiacenti. Gli Ispettori riferiranno al Consiglio direttivo della Sezione in ordine ai provvedimenti assunti, nei limiti della delega loro conferita, o che ritengono debbano essere adottati. Ai componenti la Commissione centrale rifugi e opere alpine è attribuita funzione di controllo generale sui rifugi del CAI. Stessa funzione è attribuita, con i limiti territoriali di competenza, ai componenti degli OTTO Rifugi e opere alpine ed agli ispettori regionali ove nominati.
Art. 9 – Cassetta ed attrezzature di pronto soccorso – Piazzola elicotteri
Le Sezioni devono dotare i loro rifugi di una cassetta di “Pronto soccorso e medicazione” costantemente aggiornata, nonché di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde da valanga. Ciò indipendentemente dalle specifiche attrezzature in dotazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico eventualmente affidate in custodia e per le quali, comunque, dovrà essere riservato adeguato spazio. I rifugi debbono disporre, ove possibile, di una piazzola idonea all’atterraggio di elicotteri in azione di soccorso.
TITOLO II
Art. 10 – Gestione o custodia dei rifugi
Premessa
Custode: persona incaricata dalla sezione proprietaria del rifugio alla custodia, alla cura e alla sorveglianza della struttura, di norma nei rifugi custoditi non vengono somministrati pasti ma solo pernottamento
Gestore: persona scelta dalla sezione proprietaria del rifugio per la conduzione di attività di tipo aziendale (turistico/alberghiera ) da svolgersi nell’ambito della struttura, mediante specifico contratto
Ottenuta l’autorizzazione amministrativa per l’apertura con relativa destinazione ad uso rifugio, la Sezione proprietaria od usuaria – perseguendo il compito istituzionale del C.A.I. – provvede al suo funzionamento direttamente, oppure mediante affidamento convenzionato in gestione o custodia. Sia l’affidamento che la nomina restano soggette alla approvazione della competente Autorità amministrativa locale. Nel caso di validità annuale, le Sezioni dovranno provvedere tempestivamente alla vidimazione di conferma. Le Sezioni avranno cura di accertare preventivamente che le persone prescelte siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e normative, anche locali, vigenti. Nel determinare discrezionalmente i criteri per l’affidamento in gestione ed in custodia di una struttura, 5 i Consigli direttivi delle Sezioni terranno in particolare considerazione l’opportunità di avvalersi dell’opera di Guide alpine locali o di persone o nuclei familiari residenti nell’area montana circostante. L’affidamento in gestione dei rifugi è regolato da apposito contratto, redatto preferibilmente sulla base del testo rilasciato dalla Sede Centrale, e sottoscritto dal Presidente in rappresentanza della Sezione e dal Gestore a titolo strettamente personale (con esclusione per questi di qualsiasi forma di sostituzione, subentro, delegazione, cessione a terzi degli obblighi e diritti derivanti dalla convenzione stessa). Tale contratto dovrà definire i patti di carattere economico ed i termini di validità del rapporto, nonché gli obblighi che vengono assunti dal Gestore ed in particolare quelli relativi ai seguenti punti:
a) manutenzione ordinaria dell’immobile e delle attrezzature affidate in uso ed elencate in apposito inventario;
b) alla costante revisione dei mezzi antincendio in dotazione, del cui funzionamento ed efficienza resta responsabile;
c) mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie del complesso, nonché della pulizia degli spazi adiacenti allo stesso;
d) al trasporto a valle di tutti i rifiuti avvalendosi, di norma, degli stessi mezzi utilizzati per i rifornimento;
e) costante monitoraggio delle tratte prefissate dei sentieri di accesso al rifugio;
f) applicazione dei prezzi fissati dalla Commissione centrale rifugi e da quelli concordati con la Sezione;
g) impegno ad osservare e far osservare il presente Regolamento generale rifugi del C.A.I. ed a gestire il rifugio con diligenza e cura;
h) osservanza delle particolari normative in materia emanate dalle Autorità nazionali e locali competenti
i) invito a compilare la scheda contenente l’indicazione della meta all’atto della partenza a chi pernotta nel rifugio.
Art. 11 – Apertura stagionale dei rifugi – Segnalazione
In relazione all’andamento stagionale ed alla situazione del luoghi, d’intesa con il Gestore/Custode, la Sezione fissa il periodo di apertura stagionale del rifugio e provvede a darne notizia, anche nel rispetto di normative locali alfine di facilitare la individuazione del rifugio e quale dimostrazione della sua apertura, il Gestore/Custode ha l’obbligo di esporre dall’alba al tramonto la bandiera nazionale ed europea. Dal tramonto all’alba, oppure in caso di scarsa visibilità avrà cura di tenere accesa all’esterno una apposita luce od opportuni segnali acustici.
Art. 12 – Prenotazione pernottamenti
Le prenotazioni per i pernottamenti non possono complessivamente coprire l’intera capacità ricettiva del rifugio e possono considerarsi valide solo se accettate. Le prenotazioni accettate restano valide – salvo patto contrario – sino alle ore 18,00, dopodiché i posti saranno assegnati seguendo l’ordine di arrivo degli alpinisti/ escursionisti. All’atto della prenotazione è data facoltà al gestore di chiedere una caparra. Resta salvo il diritto di precedenza per il pernottamento, a titolo gratuito, per gli infortunati e per i componenti delle squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in azione di soccorso. È data facoltà alle Sezioni di regolamentare contrattualmente e secondo esigenze locali, sia le modalità di prenotazione dei pernottamenti che le precedenze nell’assegnazione degli stessi (Soci C.A.I., equiparati, ecc.). 6 Il Gestore/Custode deve adoperarsi, in ogni caso, per assicurare a tutti i presenti la possibilità di un pernottamento di fortuna od almeno il ricovero, facendo conto sul loro spirito di adattamento. Nei bivacchi e nei rifugi non custoditi per le loro specifiche caratteristiche di strutture atte al pernottamento e riparo di emergenza é vietata una permanenza prolungata se non motivata da condizioni atmosferiche tali da impedire il prosieguo dell’ascensione o il ritorno a valle.
Art. 13 – Riunioni – Attività culturali
Le riunioni nei rifugi devono essere autorizzate dalle Sezioni di appartenenza: potranno essere consentite soltanto riunioni, convegni, ecc. di carattere alpinistico-sociale, ambientale, culturale e didattico garantendo comunque la normale attività del rifugio. All’interno dei rifugi é assolutamente vietata la esposizione di cartelli pubblicitari, manifesti, depliants e simili, se non stampati a cura del C.A.I. e la vendita di oggetti non attinenti all’attività svolta dal Sodalizio. È permesso esporre soltanto quadri, sculture, fotografie, disegni, pubblicazioni di interesse alpinistico, ambientale e culturale, previa autorizzazione della sezione.
Art. 14 – Tariffario e prezzi
A ciascuna categoria di rifugi corrisponde un apposito “ Tariffario annuale ”, comprendente quote fissate dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine e prezzi concordati con le Sezioni di appartenenza dei rifugi. Il Tariffario C.A.I. (con l’indicazione del recapito della Sezione di appartenenza, dell’ispettore del rifugio e del Gestore/Custode, e firmato dal Presidente della Sezione) deve essere obbligatoriamente affisso in ogni rifugio, in posizione di immediata, chiara visione e consultazione. Qualora imposta da normative locali, dovrà essere affissa anche la tabella dei prezzi, redatta su apposito modello fornito dall’Ente impositore. Durante il periodo di chiusura i Gestori/Custodi, con il consenso della Sezione, ma sotto la loro responsabilità, possono riaprire i rifugi a richiesta di singoli alpinisti o di gruppi di alpinisti; in tale caso saranno concordate tra le parti speciali condizioni di tariffa. Nei rifugi del Club alpino non esiste obbligo di consumazione. I prezzi riportati nel Tariffario ufficiale esposto sono comprensivi di tutti i servizi e prestazioni e di qualsiasi altra imposta e tassa. I Gestori/Custodi non possono, per nessuna ragione, maggiorare i prezzi indicati nel Tariffario o richiedere contributi aggiuntivi per servizi e le prestazioni si intendono conformi alle particolari condizioni di luogo e di ambiente. Esclusivamente i non Soci che consumano, anche parzialmente, viveri propri, restano soggetti al pagamento di un corrispettivo, fissato dal Tariffario, per l’uso del posto a tavola, quale contributo per il servizio di riassetto e smaltimento rifiuti. Il supplemento al prezzo del pernottamento per il riscaldamento dei locali di riposo durante la stagione estiva è dovuto ogni qualvolta, in relazione a particolari condizioni climatiche, il Gestore/Custode ritenga opportuno procedere alla accensione degli appositi sistemi di riscaldamento. In caso di apertura invernale è facoltà del Gestore applicare un aumento percentuale da applicare ai prezzi esposti, quale corrispettivo per il servizio continuo di riscaldamento di tutti locali del rifugio. Gestore/Custode deve provvedere al rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, redatta a norma di legge, con la indicazione delle somministrazioni e dei servizi forniti. Qualora venga proposto reclamo alla Sezione proprietaria od usuaria, dovrà essere allegato il predetto documento.
TITOLO III
Art. 15 – Comportamento nei rifugi
Chi entra in un rifugio ricordi che è ospite del Club alpino italiano: sappia dunque comportarsi come tale e regoli la sua condotta in modo da non recare disturbo agli altri. Non chieda più di quello che il rifugio (in quanto tale) e il Gestore/Custode possono offrire. 7 lì Gestore/Custode ricordi che il rifugio del C.A.I. è la casa degli alpinisti: sappia dunque renderla ospitale ed accogliente, sia cordiale ed imparziale con tutti. Dalle ore 22 alle ore 6 il Gestore/Custode deve far osservare assoluto silenzio e farsi parte diligente per eliminare qualsiasi rumore e disturbo. Nei rifugi muniti di impianto di illuminazione dalle ore 22 deve essere tenuto acceso solo il “notturno”. Dalla stessa ora il servizio è limitato alla sola ricezione degli ospiti, salvo grave e giustificata eccezione. L’ospite deve rispettare eventuali divieti (o limitazioni d’uso di locali od attrezzature) indicati da speciali avvisi esposti a cura della Sezione, d’intesa con il Gestore! Custode. Resta comunque vietato l’accesso ai locali di riposo calzando scarpe pesanti ed utilizzando sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera. È inoltre vietato fumare in tutti i locali del rifugio. Non si possono introdurre animali nei rifugi, salvo diverse disposizioni concordate tra Sezione e gestore. Resta comunque il divieto assoluto di accesso agli animali nei locali adibiti al pernottamento. All’interno del rifugio o sue dipendenze e nelle vicinanze non è permesso l’uso di apparecchi sonori salvo per manifestazioni organizzate o autorizzate dalla Sezione di appartenenza.
Art. 16 – Trattamento soci
Nei limiti stabiliti dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine, i Soci del C.A.I. fruiscono di trattamento differenziato rispetto ai non Soci. La qualifica di Socio del C.A.I. deve essere provata mediante tempestiva esibizione della relativa tessera, debitamente munita di fotografia, in regola con il bollino dell’anno in corso o recante la stampigliatura “vitalizio”. I componenti le squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in azione, e gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine in servizio comandato in zona, sono equiparati ai Soci del C.A.I. Ai Soci dei Sodalizi aderenti alla Convenzione di Reciprocità va applicato il trattamento di reciprocità. I predetti Soci debbono esibire la tessera del Club di appartenenza, valida per l’anno in corso e regolarmente munita di fotografia. I Club aderenti alla Convenzione di Reciprocità sono evidenziati nel tariffario esposto. Tutti i soci degli altri sodalizi aderenti all’UIAA, per usufruire del trattamento di reciprocità devono essere muniti di bollino rilasciato, su richiesta, dalla Segreteria della Reciprocità.
Art. 17 – Telefono
Nei rifugi dotati di impianto telefonico pubblico, l’uso del telefono si intende limitato dalle ore 6 alle ore 22, salvo gravi e giustificate eccezioni. Hanno, in ogni caso, precedenza le comunicazioni richieste dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e quelle di servizio per il rifugio. Il Gestore/Custode è tenuto alla scrupolosa applicazione delle vigenti tariffe ufficiali e non può, per nessuna ragione, richiedere contributi aggiuntivi per detto servizio. Per i rifugi dotati di apparecchio telefonico di emergenza, durante il periodo di chiusura, il Gestore/Custode dovrà assicurare un costante controllo.
Art. 18 – Libro dei visitatori
Chi entra in un rifugio è invitato a firmare il “libro dei visitatori”, indicando chiaramente la provenienza e la meta successiva; se compie ascensioni od escursioni impegnative è obbligato a darne previo e preciso avviso al Gestore/ Custode. Tale comunicazione è indispensabile per eventuali azioni di ricerca o di soccorso. E’ compito del Gestore garantirne un corretto utilizzo.
Art. 19 – Conservazione
La conservazione delle strutture ricettive, del loro arredamento e delle attrezzature in dotazione, con speciale riguardo a quelle incustodite, è affidata al comportamento degli alpinisti, informato allo spirito del C.A.I. ed alle regole della civile e corretta convivenza. 8 Chi ha utilizzato un locale invernale, un punto di appoggio, od un bivacco, prima di allontanarsi, provveda al suo riassetto ed in particolare al riporto a valle dei rifiuti nonché ad assicurarsi sulla perfetta chiusura della struttura. Chi, anche involontariamente, durante la sua presenza nel rifugio, abbia recato danno all’immobile, all’arredo od alle attrezzature, oltre che a prendere immediatamente tutti gli opportuni provvedimenti per impedirne l’aggravamento, è tenuto a darne pronto avviso al Gestore/Custode, all’ispettore od alla Sezione di appartenenza, nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Art. 20 – Pubblicità del Regolamento
Alle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, le Sezioni dovranno dare la massima evidenza con affissione all’interno dei rifugi, punti di appoggio e bivacchi. L’osservanza ed il rispetto del presente Regolamento sono affidati