25 Gennaio 2021 - In evidenza
Il Cai sentito alla Camera sulle misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali
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25 Gennaio 2021 - In evidenza
Il Presidente generale del Club alpino italiano Vincenzo Torti è intervenuto stamane alle audizioni della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, presentando le osservazioni e le proposte di modifica del Cai allo schema di decreto legislativo (attuativo della legge delega n. 86/2019 di riforma dello sport) “Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.
Osservazioni e proposte di modifica erano già allegate nella lettera indirizzata i giorni scorsi al Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, e al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Stefano Bonaccini, nonché alle competenti Commissioni di Senato e Camera (leggi l’articolo). Con questi documenti il Cai ha inteso contemperare l’attenzione all’esigenza di sicurezza e tutela delle persone senza però, per questo, imporre ingiustificate limitazioni alla libertà individuale e prevedere obblighi immotivati.
Il Presidente generale si è soffermato su diversi punti, a cominciare dalla definizione di “aree sciabili attrezzate” contenuta nell’art. 2 dello Schema, che si è proposto di sostituire con quella dell’Allegato 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2019. In quest’ultima vi si associa il concetto di “territorio aperto”, inteso come territorio montano che non fa parte né dei comprensori sciistici né dei centri abitati. In questa porzione di Terre alte vengono praticate molte altre discipline come l’escursionismo con le racchette da neve, lo scialpinismo, lo sci di fondo escursionismo e lo sci fuori pista, attività delle quali lo Schema si occupa, senza però fornirne un’adeguata definizione.
Torti ha poi analizzato l’art 6 osservando che, tra i requisiti tecnici che le piste da sci dovrebbero soddisfare, tiene conto solo delle condizioni idrogeologiche, trascurando il tema delle valanghe, che, di contro, assume particolare valenza in materia di adeguata prevenzione.
Altre osservazioni sono state espresse rispetto all’art. 23, nel quale si accomunano nel divieto di transito sulle piste in funzione sia i mezzi meccanici per la manutenzione sia quelli per il soccorso, salvo necessità e urgenza. Condizioni, queste ultime, che rappresentano la regola implicita per un intervento di soccorso e che, pertanto, non devono essere considerate come eccezione.
Il punto focale dell’intervento ha riguardato la previsione, contenuta nell’art. 24, dell’obbligo di dotarsi di strumenti di autosoccorso (artva, pala e sonda) in capo a tutti i frequentatori dell’ambiente innevato in senso generico. Si tratta di una previsione da correggere, limitando l’obbligo di dotazione solo nei contesti e nelle situazioni in cui sia sussistente un concreto pericolo di valanghe, in assenza del quale tale obbligo non avrebbe ragion d’essere.
Un’ultima nota ha riguardato la disfunzione tra concetti che spesso vengono usati come equivalenti, cioè “pericolo” e “rischio”: oggettivo il primo, legato alla situazione esterna, soggettivo il secondo, connesso alla volontà del singolo di affrontare situazioni pericolose.